ENTI VIGILATI DALLA DG ABAP

 

 

Art. 22, comma 1 lett. c, comma 2 e 3 D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 e ss.mm.ii. (D.lgs. 25 maggio 2016 n.97)
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche’ alle partecipazioni in societa’ di diritto privato.

Art. 13 Comma 5 bis D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

Art. 20, comma 3 D.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita’ o incompatibilita’

Ai sensi del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, art. 16 e del D.M. 27 marzo 2015 “Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza”, modificato e sostituito dal D.M. 30 dicembre 2021 n. 478 Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero della cultura e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza, alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio compete la vigilanza, d’intesa con la Direzione Generale Bilancio relativamente ai profili finanziari e contabili, sugli enti di seguito elencati. Esercita inoltre le funzioni di indirizzo, e, d’intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali per le materie di competenza, sulla S.A.I.A. Scuola archeologica italiana in Atene.

Enti pubblici vigilati

Istituti dotati di autonomia speciale

Ai sensi dell’art.13 comma 4 del D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57 nell’ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative: l’Istituto centrale  per  il  patrimonio  immateriale, l’Istituto  centrale  per  il  restauro,  l’Istituto   centrale   per l’archeologia,   l’Istituto   centrale   per   il   catalogo   e   la documentazione, l’Opificio delle  pietre  dure  e  la  Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Gli istituti dotati di autonomia speciale sono uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tali istituti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Il titolo II del D,M, 5 settembre 2024 n. 270 Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura disciplina l’organizzazione e il funzionamento degli istituti centrali e degli altri istituti con finalità particolari dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 24, comma 2, del Regolamento.

Visita la sezione Amministrazione Trasparente del Ministero della Cultura.